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Quando scade la ricetta? Quante confezioni di medicinale posso comprare? Sempre più frequentemente i pazienti pongono questo tipo di domande al farmacista o al medico prescrittore, ogni qual volta quest’ultimo prescrive un medicinale e si recano in farmacia per l’acquisto dello stesso.

Il regime di dispensazione di un determinato medicinale viene stabilito dall’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco), ogni qual volta viene immesso in commercio un nuovo prodotto, sulla base del principio attivo dello stesso e sulla base del rischio derivante dal suo utilizzo senza controllo medico.

I medicinali che il medico può indicarci per una data patologia possono essere classificati in due grandi categorie, ovvero quelli prescrivibili in SSN (Sistema Sanitario Nazionale) e quelli non prescrivibili. Nel primo caso i medicinali sono prescritti sulla così detta “ricetta rossa” o nella più recente ricetta elettronica. Tali ricette hanno entrambe una durata di 30 giorni dalla data di prescrizione e il numero di confezioni dispensabili è quello indicato dal medico in ricetta. I medicinali prescrivibili in SSN, sulla base della presenza o meno di specifici codici di esenzione per patologia o per reddito riportati nella ricetta, sono totalmente o parzialmente a carico dello Stato. È tuttavia da sottolineare che la prescrivibiltà di un medicinale in SSN è a discrezione del medico, quindi può capitare che medicinali prescrivibili in SSN siano totalmente a carico del cittadino se il medico reputa che il paziente non abbia diritto di accedere a questo tipo di prescrizione.

I medicinali non prescrivibili in SSN sono generalmente prescritti sulla così detta “ricetta bianca” e sono totalmente a carico del cittadino. Le ricette bianche possono essere ripetibili o non ripetibili, ovvero possono essere presentate più volte o una sola volta in farmacia. La ripetibilità o meno della ricetta dipende dal tipo di medicinale prescritto, sulla base del rischio di utilizzo dello stesso. Le ricette non ripetibili hanno una validità di trenta giorni dalla data di prescrizione e il numero di confezioni che si possono ritirare sono esattamente quelle prescritte dal medico.

Le ricette ripetibili hanno invece una validità che dipende dal tipo di medicinale prescritto. Generalmente hanno una validità di sei mesi e il paziente può ritirare, in questo arco di tempo, un massimo di dieci confezioni anche in modo frazionato. La durata della ricetta può essere tuttavia differente se espressamente scritto dal medico (ad esempio per le pillole concezionali la validità della ricetta è spesso estesa a dodici mesi, tuttavia se il medico non indica un numero di confezioni maggiore all’unità il paziente potrà ritirare esclusivamente le dieci confezioni già normalmente previste per le normali ricette ripetibili). Per alcuni medicinali tuttavia la ricetta ripetibile ha una validità di trenta giorni dalla data di prescrizione e si possono acquistare, in tale periodo di tempo, un massimo di tre confezioni. Si tratta generalmente di medicinali appartenenti alla Tabella II dei medicinali, sezione E, appartenente alla Tabella 7 della FU (Farmacopea Ufficiale).

Bisogna sottolineare che a differenza di quanto definito sopra, per tutte le ricette ripetibili il medico può definire un preciso numero di confezioni ritirabili dal paziente differente da quello normalmente concesso; generalmente infatti vige la regola che se è prescritto un numero maggiore all’unità si esclude la ripetibilità della ricetta stessa.

La durata di una ricetta e il numero di confezioni di medicinale che si possono ritirare è quindi molto variabile sulla base del medicinale stesso; è buona norma, in caso di dubbi, chiedere al proprio farmacista o al proprio medico delucidazioni a tal proposito per così evitare di non poter acquistare un medicinale perché la ricetta è scaduta o perché sono già state ritirate tutte le confezioni possibili per quella ricetta. È doveroso evidenziare che il tipo di ricette elencate sono solo le più frequenti e riguardano medicinali ad uso umano, esistono infatti altre ricette per cui vigono dei limiti di prescrizione e dispensazione particolari.

Dott.ssa Viviana Zaccara